Paul Hayward (Editor Canon Law Abstracts. Canon Law Society of Great Britain and Ireland)
Il bilancio preventivo è uno strumento per consentire ai responsabili di una persona giuridica di pianificare e gestire le proprie risorse finanziarie. Si tratta di identificare e quantificare i flussi in entrata (donazioni, collette, vendite, ecc.) e in uscita (stipendi, manutenzioni, interessi passivi, ecc.) in un determinato periodo di tempo, in genere dodici mesi. In questo modo è possibile vedere nel corso del periodo di tempo selezionato se le entrate e le uscite correnti rispettano le previsioni o se si rende necessario un intervento (utile o perdita, avanzo di cassa o deficit) di correzione entro la fine del periodo. Quindi lo scopo del bilancio preventivo non è semplicemente di imporre controlli sulla spesa: esso fornisce anche l’opportunità di stabilire priorità, valutare come mantenere e migliorare le fonti di reddito e studiare come usare in modo più efficace le risorse. Attraverso un esame e una valutazione dello stato del patrimonio della persona giuridica, delle passività e dei flussi di cassa, i responsabili dell’ente sono posti in una posizione migliore per affrontare le potenziali sfide nel periodo a venire e per decidere un piano realistico che consenta di perseguire i propri fini in modo efficiente.
Anche se la normativa canonica ante 1983 non conteneva alcuna disposizione esplicita a riguardo, da lungo tempo la preparazione del bilancio era considerata una delle responsabilità primarie di un amministratore. Secondo il can. 1284 § 3 del Codice di diritto canonico del 1983, agli amministratori dei beni ecclesiastici è “vivamente raccomandato” di redigere il bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese. Il canone lascia al diritto particolare di trasformare questa raccomandazione in obbligo formale e di specificare le modalità secondo cui il bilancio deve essere presentato. Anche se formulazione del canone lascia l’impressione che la redazione del bilancio preventivo sia facoltativa, sarebbe chiaramente imprudente, se non impossibile, per un’istituzione tentare di funzionare senza averne uno.
Solo nel caso della diocesi è obbligatoria la redazione del bilancio preventivo. Il can. 493 stabilisce che spetta al Consiglio diocesano per gli affari economici “predisporre ogni anno, secondo le indicazioni del Vescovo diocesano, il bilancio preventivo delle questue e delle elargizioni per l’anno seguente in riferimento alla gestione generale della diocesi”. Tocca anche al Consiglio approvare, alla fine dell’anno, il bilancio delle entrate e delle uscite.
Nel bilancio preventivo della diocesi dovrebbero apparire i flussi di reddito (collette, donazioni, lasciti, redditi di capitale, redditi derivanti da cessione di attività, ecc.), i costi di capitale anticipati (manutenzioni e miglioramenti sugli immobili, ammortamenti, ecc.) e le spese operative (per la curia e il tribunale, salari e stipendi, spese per la liturgia, l’istruzione, la catechesi, la pastorale, le comunicazioni, donazioni, borse di studio, ecc.).
Perché qualsiasi bilancio preventivo raggiunga il suo scopo, ci deve essere un sistema di revisione periodica dei flussi di reddito e delle spese, per confrontarli con quanto preventivato e per attirare l’attenzione sulla necessità di adottare misure appropriate in risposta a variazioni significative.
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31 ottobre 2021