Mons. Antonio Interguglielmi (Incaricato questioni giuridico-amministrativo diocesi di Fano)
Il Consiglio per gli Affari Economici Diocesano (CDAE) è l’organismo che coadiuva il Vescovo nell’amministrazione dei beni della diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare riguardo ai profili tecnici, soprattutto giuridici ed economici.
Le norme relative alla sua natura, ai suoi compiti e al suo funzionamento sono stabilite dal codice di diritto canonico nei canoni 492-494, dalle eventuali delibere applicative delle singole Conferenze episcopali in materia amministrativa, dalle norme particolari emanate dal Vescovo diocesano, che potrà promulgare uno Statuto o un Regolamento per il funzionamento del Consiglio stesso.
Le norme del Codice, in particolare quelle del Libro V, I Beni Temporali della Chiesa, conferiscono dunque a questo organo importanti attribuzioni, che esprimono una vera e propria compartecipazione nella gestione dei beni ecclesiali: tra queste spicca il compito di adozione del bilancio annuale di previsione della diocesi e di approvazione di quello consuntivo, nonché il parere per la nomina dell’Economo diocesano.
Dalle norme del Codice si evince che il Consiglio Diocesano degli Affari Economici rappresenta l’attuazione di due importanti principi: il primo è quello che al fine proprio dei beni della Chiesa diocesana (can. 1254 § 2 C.I.C.) sono tenuti a collaborare i fedeli, nello spirito della corresponsabilità, valorizzandone l’apporto non solo delle competenze professionali ma anche lo spirito ecclesiale; il secondo è che non si tratta comunque di un Consiglio di amministrazione nel senso societario civilistico, perché la funzione di questo Consiglio è di esprimere pareri e dare consensi sull’attività amministrativa del Vescovo nella diocesi. Quindi la legale rappresentanza della diocesi in tutti i negozi giuridici spetta sempre solo al Vescovo (can. 393), che pertanto rimane l’unico (ultimo) responsabile degli atti giuridici imputabili alla Diocesi.
In relazione alle norme di funzionamento interno di questo Consiglio la normativa del codice risulta alquanto scarna: di fatto, si prevede soltanto che il Vescovo lo presieda personalmente o tramite delegato; che vi chiami a farne parte almeno tre fedeli, esperti in economia e nel diritto civile ed eminenti per integrità (can. 492 § 1); che l’incarico dei membri duri un quinquennio, senza limiti ad ulteriori mandati; e che ne siano esclusi i congiunti del Vescovo, fino al quarto grado di consanguineità o di affinità. Per le norme di funzionamento sarà dunque più che opportuno che il Vescovo emani uno statuto o un regolamento interno del Consiglio.
In dottrina si è concordi su questo aspetto, benché il codice di diritto canonico non lo preveda espressamente, così come fa invece per il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano: l’opportunità di promulgare uno Statuto o un regolamento è motivata anche dalla necessità di poter agevolmente distinguere le attribuzioni e i compiti di questo Consiglio da quelli del Collegio dei Consultori, che spesso opera in parallelo con il Consiglio Affari Economici.
Il Codice prevede infatti che Vescovo diocesano nell’amministrazione della diocesi possa adottare alcuni atti amministrativi solo con il consenso o il parere di entrambi gli organismi, che potranno dunque più agevolmente coordinarsi attraverso l’adozione di specifici Statuti: si tratta di procedure volte a garantire il Vescovo nello svolgimento della sua funzione di amministratore (unico) della diocesi.
La trasparenza nell’amministrazione dei beni della diocesi si potrà realizzare compiutamente attraverso il coordinamento tra il Consiglio Diocesano per gli Affari economici e l’attività dell’Economo: a quest’ultimo è affidato il compito di eseguire quanto viene deciso nel CDAE, di amministrare i beni sotto l’autorità del Vescovo e di redigere il bilancio annuale delle entrate e delle uscite della diocesi (can. 494 § 4), che verrà approvato dal Consiglio.
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31 ottobre 2021