Mons. Brian Edwin Ferme (Prelato Segretario del Consiglio per l’Economia)
Il motu proprio Fidelis dispensaator et prudens (FDP), dal 24 febbraio 2014, ha istituito il Consiglio per l’Economia (CPE) insieme alla Segreteria per l’Economia e all’Ufficio del Revisore Generale. Un elemento originale e nuovo del Consiglio si trova nella sua composizione, dal momento che FDP ha stabilito che il CPE, che a tutti gli effetti ha sostituito il Consiglio di 15 Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede (PB, artt. 24-25), sarebbe stato composto da quindici membri: otto cardinali o vescovi e sette esperti laici «di varie nazionalità con riconosciuta competenza finanziaria professionale». Tutti sono nominati ad quinquennium dal Santo Padre (art. 5 § 1) e devono essere di comprovata reputazione, liberi da conflitti di interesse e dotati di riconosciuta competenza professionale nel campo legale, economico o amministrativo o in materie rientranti nell’ambito di attività del CPE (art. 6 § 2).
I nominativi dei primi membri del CPE sono stati pubblicati l’8 marzo 2014; contemporaneamente il Cardinale R. Marx, Arcivescovo di Monaco e Freising, è stato nominato coordinatore e il laico Joseph F.X. Zahra vice coordinatore. Il Consiglio si è riunito per la prima volta il 2 maggio 2014 e lo stesso giorno è stato ricevuto anche dal Santo Padre.
La promulgazione dello statuto ad experimentum (25 febbraio 2015) ha fornito al Consiglio un chiaro quadro giuridico, che non solo ne ha determinato le competenze specifiche, ma ha stabilito anche il suo particolare rapporto con le due nuove entità finanziarie stabilite dalla FDP e anche con le altre entità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, sui quali ha competenza di supervisione (art. 1 §§ 1-2). Lo statuto stesso è stato articolato così da consentire un quadro ragionevolmente completo delle competenze e del funzionamento pratico del CPE: natura e competenza, funzioni, direzione e struttura, riunioni e previsioni ulteriori.
La natura essenziale e costitutiva del CPE è stata stabilita dal FDP ed è ripresa dall’art. 1 dello statuto: è un ente «con il compito di sorvegliare la gestione economica e di vigilare sulle strutture e sulle attività amministrative e finanziarie dei Dicasteri della Curia Romana, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano». Anche se la competenza del CPE in termini molto generali è abbastanza estesa, lo statuto la determina in maniera relativamente precisa. La prima funzione centrale del CPE è quella di presentare politiche e norme per l’eventuale approvazione del Santo Padre per quanto riguarda la salvaguardia del patrimonio degli enti posti sotto la sua vigilanza, riducendo i rischi finanziari e istituzionali, e anche l’attribuzione razionale delle risorse e la loro gestione prudente ed efficiente. Inoltre, il CPE deve assicurare che gli enti svolgano i propri compiti in modo efficace secondo le loro attività, i programmi e i bilanci approvati (art. 2 § 1). Nel preparare tali politiche per l’eventuale approvazione da parte del Santo Padre, si devono sentire gli enti stessi (art. 2 §§ 2-3). Una seconda funzione del CPE è quella di determinare i criteri per gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria un’approvazione appropriata (art. 2 § 4). In terzo luogo, in deroga all’art. 3 § 1, il CPE approva ora formalmente i bilanci annuali e gli stati finanziari della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, dopo di che li sottopone al Santo Padre. In quarto luogo, il CPE ha un rapporto particolare con la Segreteria per l’Economia, il cui Prefetto, come pure il Segretario di Stato, può assistere alle riunioni del CPE, ma senza diritto di voto (articolo 5 § 3), e con il Revisore Generale, il quale sottopone il suo annale piano di revisione al CPE, che a sua volta può chiedergli di intraprendere una revisione specifica (articolo 4). Il CPE può anche richiedere direttamente agli enti informazioni di carattere finanziario o amministrativo (art. 3 § 3). Inoltre, può anche chiedere informazioni all’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) (art.3 § 4) ed è informato annualmente delle attività dell’Istituto per le Opere di Religione (IOR) (art.3 § 5).
Le riunioni del CPE si tengono almeno quattro volte l’anno (art.8 § 1), anche se di fatto esso si è finora incontrato cinque volte l’anno. Il CPE può istituire comitati per studiare questioni specifiche che rientrano nella sua competenza, come ad esempio il comitato per le risorse umane. D’altra parte, gli statuti lo obbligano ad istituire un comitato di revisione contabile (Audit Committee), che esamina i bilanci annuali e il bilancio consolidato della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano (art.10 § 2). Detto comitato ha un proprio regolamento.
Il CPE è dotato di un Ufficio, diretto da un Segretario Prelato (art.5 § 4), il quale è altresì responsabile della redazione dei verbali delle riunioni (art. 9 § 3) e del mantenimento degli archivi e della documentazione (art. 12 § 1). Spetta all’Ufficio la preparazione generale delle riunioni e l’organizzazione dei lavori correnti. Le lingue di lavoro del CPE sono l’inglese e l’italiano (art. 11) e la sede dell’Ufficio si trova nel Palazzo Apostolico (prima loggia).
Bibliografia
Lettera Apostolica in forma di motu proprio, Fidelis Dispensator et Prudens, 24 febbraio 2014;
Saluto del Santo Padre Francesco al Consiglio per l’Economia, 2 maggio 2014;
Lettera Apostolica in forma di motu proprio I beni temporali, 9 luglio 2016;
B. Ferme, ‘Fidelis Dispensator et Prudens: gli statuti’, Ius Missionale 9 (2015) 35-58.
31 ottobre 2021