ECONOMO

Mons. Adolfo Zambon (Facoltà di diritto canonico San Pio X. [Venezia])

L’economo è la persona incaricata di amministrare i beni di una persona giuridica, con compiti soprattutto esecutivi e soggetto all’autorità cui spetta la legale rappresentanza dell’ente. Per svolgere questo compito si richiede rettitudine morale, competenza in ambito economico e amministrativo, conoscenza della realtà ecclesiale di cui viene nominato economo. In ogni caso, la responsabilità amministrativa ricade su colui che ha la legale rappresentanza dell’ente, che si avvale anche di un consiglio per gli affari economici o di almeno due consiglieri (cf. can. 1280).

La normativa del CIC prevede esplicitamente la figura di un economo per alcuni enti: diocesi, seminario, istituto religioso.

L’economo diocesano compare già nei primi secoli della Chiesa (per esempio nel can. 26 del Concilio di Calcedonia del 451), come aiuto al vescovo nell’amministrazione dei beni della diocesi e garanzia perché non si disperdano. Il can. 494 stabilisce l’obbligatorietà dell’economo in ogni diocesi, precisandone le qualità richieste e i compiti. La nomina dell’economo è una decisione significativa; pertanto il vescovo deve sentire il collegio dei consultori e il consiglio diocesano per gli affari economici. Tale ufficio può essere affidato a chiunque abbia le qualità e le competenze richieste. In particolare, si richiede la conoscenza della legislazione canonica e civile riguardante i beni temporali e delle eventuali intese o leggi civili circa i beni ecclesiastici (cf. Congregazione per i Vescovi, direttorio Apostolorum successores, 22 febbraio 2004, n. 192).

L’economo viene nominato per cinque anni e può essere confermato. Può essere rimosso solo per grave causa, da valutarsi dal vescovo, sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici. In tal modo si garantisce una peculiare stabilità e indipendenza al suo incarico. Non viene meno durante la sede vacante; non può, tuttavia, essere contemporaneamente amministratore diocesano (cf. can. 423 § 2).

Compito dell’economo diocesano è amministrare i beni della diocesi sotto l’autorità del vescovo, responsabile ultimo della diocesi, e secondo le modalità definite dal consiglio per gli affari economici, che ha quindi una funzione di indirizzo e di controllo (a questo consiglio l’economo nel corso dell’anno deve presentare il bilancio delle entrate e delle uscite). Ciò richiede capacità di collaborazione, specie con il vescovo, che è il legale rappresentante della diocesi (cf. can. 393). L’Istruzione in materia amministrativa della CEI presenta al n. 86 i compiti dell’economo diocesano: amministrare i beni dell’ente diocesi sotto l’autorità del vescovo e secondo le modalità definite dal consiglio per gli affari economici; provvedere alle spese disposte dal vescovo; sottoporre al consiglio per gli affari economici il bilancio consuntivo dell’ente. All’economo possono essere affidati altri compiti, come la vigilanza nell’amministrazione dei beni delle persone giuridiche soggette al vescovo (n. 24; cf. can. 1278); con apposita procura notarile, gli può essere affidata la rappresentanza negoziale per la diocesi (nn. 21 e 85). Per ragioni di opportunità, è bene che l’economo non faccia parte del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori, pur potendo partecipare alle riunioni (n. 26), e che non sia membro del consiglio di amministrazione dell’istituto diocesano per il sostentamento del clero (n. 96).

Anche negli istituti religiosi è prevista la presenza di un economo, che sia membro dell’istituto e dotato delle necessarie qualità per amministrare i beni secondo il carisma proprio dell’istituto. La sua presenza è obbligatoria per tutto l’istituto, per ogni provincia retta da un superiore maggiore e, se possibile, nelle comunità locali (cf. can. 636 § 1). L’economo è soggetto alla direzione del proprio superiore, a cui deve rendere conto del proprio operato. Per la nomina e l’ambito del proprio compito si rinvia al diritto proprio dell’istituto. La lettera circolare della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica (2 agosto 2014) evidenzia che l’economo è soggetto alla direzione del proprio superiore, al quale deve rendere conto del proprio operato (n. 1.2), l’importanza di avvalersi di consulenti ed esperti di fiducia, vista la complessità delle questioni da affrontare (n. 2.2), la necessità di passare da un’ottica di rendicontazione contabile a un’ottica gestionale, per garantire la disponibilità dei beni per l’apostolato e la missione, in linea con il carisma proprio dell’istituto religioso (n. 3).

Si prevede la costituzione dell’economo per il seminario diocesano (cf. can. 239 § 1): suo compito è coadiuvare il rettore del seminario nell’amministrazione dei beni (cf CEI, La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari, 4 novembre 2006, n. 71).

Infine, non mancano riferimenti che prevedono la presenza dell’economo in altre realtà. Per esempio, la figura dell’economo è prevista per le università e facoltà ecclesiastiche, con le funzioni da determinare negli statuti (Francesco, Costituzione apostolica Veritatis gaudium circa le università e facoltà ecclesiastiche, 27 dicembre 2017, artt. 36 § 2 e 58) e per gli Istituti superiori di scienze religiose (Congregazione per l’educazione cattolica, Istruzione sugli Istituti superiori di scienze religiose, 28 giugno 2008, art. 35). Si può pensare a una sua presenza nelle parrocchie e nelle unità pastorali: non si sostituisce al consiglio per gli affari economici e il suo compito può essere quello di curare l’amministrazione ordinaria della parrocchia, con compiti precisati, sotto la guida del parroco.

Documenti

– Congregazione per i Vescovi, direttorio Apostolorum successores per il ministero pastorale dei vescovi, 22 febbraio 2004 (link);

– Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Lettera circolare Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica, 2 agosto 2014 (link).

– Conferenza Episcopale Italiana, Istruzione in materia amministrativa, 1 settembre 2005 (link).

Bibliografia essenziale

– Miguel Campo, Ecónomo, in Diccionario General de Derecho Canónico, EUNSA, Pamplona 2012, III, pp. 512-514;

– Francesco Grazian, La nozione di amministrazione e di alienazione nel Codice di diritto canonico, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2002.

– Gianluca Marchetti, La curia come organo di partecipazione alla cura pastorale del vescovo diocesano, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2000;

– Pree, La responsabilità dell’economo diocesano. Profili canonistici, in «Ephemerides iuris canonici» 56 (2016) 195-217;

– Silvia Recchi, L’economo negli istituti religiosi, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 22 (2009) pp. 130-140;

– Matteo Visioli, La nuova Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 19 (2006) pp. 185-210.

31 ottobre 2021


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