OGGETTI SACRI

Pawel Kaleta (Professore di Diritto Patrimoniale Canonico. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [Lublino, Polonia])

Il concetto di “oggetti sacri” (lat. res sacrae) risale alla legge romana. Il Codice di diritto canonico del 1917 e la tradizione canonica distinsero una serie di categorie per classificare i beni temporali come oggetti sacri. Molti di essi si trovano anche nel Codice del 1983. Tuttavia, non tutti i beni ecclesiastici sono oggetti sacri e non tutti gli oggetti sacri sono beni ecclesiastici, perché gli oggetti sacri possono essere posseduti da privati (can. 1269).

Gli “oggetti sacri” sono quelli che per dedizione o benedizione sono designati per il culto divino. Devono essere trattati con rispetto e non utilizzati per scopi secolari o impropri, anche se appartengono a persone private (can. 1171). Ciò tuttavia non impedisce il loro utilizzo per altri scopi, ad es., organizzando in una chiesa concerti di musica d’organo.

Gli oggetti sacri non possono essere profanati. Se una persona profana un oggetto sacro mobile o immobile è da punire con una giusta punizione (cfr 1376), a meno che essi non abbiano perso la loro benedizione o la loro dedizione per destinazione a usi profani in un modo indicato nel can. 1212. I criteri decisivi per la classificazione di alcuni beni come “oggetti sacri” sono: l’intenzione di destinare l’oggetto al culto divino e l’atto della sua sacralizzazione in forma di dedicazione o di benedizione.

Il concetto di “oggetto sacro” può riferirsi sia a oggetti immobile che mobili. Tra i beni immobili, ci sono i luoghi sacri (can. 1205), gli edifici sacri, come le chiese (can. 1214), gli oratori (can. 1223), le cappelle private (cann. 1226-1229), i santuari (can. 1230) e i cimiteri (cann. 1240-1243). D’altra parte, i beni mobili definiti come “sacri” includono le immagini sacre (can. 1188), le sculture, gli altari (can. 1235) collocati in templi o in altri luoghi di culto per l’uso dei fedeli cristiani, le reliquie (can. 1237), intese come resti di persone decedute, poste sotto un altare e venerate dalla Chiesa (can. 1190), nonché altri oggetti destinati con atto di dedicazione al culto divino, per es. vesti e vasi liturgici.

Oggetti religiosi e dedicati, come un crocifisso o una medaglia della Madonna indossati da persone fisiche, non sono “oggetti sacri”. Questi oggetti, infatti, non sono “dedicati al culto divino”. Ciò avviene quando il culto viene eseguito a nome della Chiesa da persone legalmente designate e mediante atti approvati dall’autorità ecclesiastica (can. 834 §2). Anche le automobili benedette o gli zaini scolastici non sono “oggetti sacri” e non costituiscono beni temporali ecclesiastici. Il fattore decisivo per rendere sacro un oggetto è la destinazione al culto vicino (vedi anche can. 1214). Ciò assume un particolare significato perché determina la sacralità dell’elemento, anche a tutelare i beni ecclesiastici da un trattamento arbitrario e determina i diritti per l’amministrazione di beni appartenenti alla Chiesa.

In conformità con il can. 1269, gli oggetti sacri appartenenti a una persona giuridica ecclesiastica pubblica possono essere acquistati solo da un’altra persona giuridica ecclesiastica pubblica. Se acquisiti da una persona giuridica privata, non possono essere utilizzati per scopi secolari a meno che non abbiano perso la loro dedicazione o benedizione. Una persona che profana un oggetto sacro, sia mobile che immobile, deve essere punito con una giusta punizione (can. 1376).

Il can. 1212 prevede che “i luoghi sacri perdono la dedicazione o la benedizione se sono stati distrutti in gran parte oppure destinati permanentemente a usi profani con decreto del competente Ordinario o di fatto”. Il can. 1222 contiene disposizioni specifiche per la riduzione delle chiese “per uso profano ma non sordido”. Il Codice non contiene norme per la secolarizzazione di altri oggetti sacri.

Il Codice orientale ripete sostanzialmente la disciplina del Codice latino per quanto riguarda gli oggetti sacri.

Fonti

Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Coetus studiorum “De Bonis Ecclesiae Temporalibus”, Communicationes 12 (1980) 325-339.

Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, Typis polyglottis Vaticanis 1977.

Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum, De benedictionibus, Typis polyglottis Vaticanis 1984.

Bibliografia

Del Mar Martín M., Commentario al can. 1171, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, IV/1, Pamplona 20023, pp. 1668-1669.

Kaleta P., Ecclesiastical Patrimonial Law, Manchester 2015.

Martín de Agar, J.T., Beni temporali e missione della Chiesa, Roma 1997.

Perlasca A., Il concetto di bene ecclesiastico, Roma 1997.

Renken J.A., Church Property. A Commentary on Canon Law Governing Temporal Goods in the United States and Canada, Ottawa 2009.

Shouppe J-.P., Derecho patrimonial canónico, Pamplona 2007.

Świto L., Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce, Olsztyn 2010.

Volterra E., Istituzioni di diritto private romano, Roma 1961.

31 ottobre 2021


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