PATRIMONIO STABILE

Francesco Grazian (Cancelliere Vescovile. Diocesi di Verona)

Parliamo di patrimonio stabile dei beni ecclesiastici quando ci troviamo a dover dire quali atti e quali beni sono soggetti alle particolari restrizioni previste in caso di alienazione o di atto rischioso di peggioramento del patrimonio (cf. can. 1291 e 1295 CIC). Se ne accenna anche nel can. 1285 in riferimento alle donazioni. Nel CIC 1917 (cf. can. 1530 § 1) si indicavano i beni ecclesiastici quae servando servari possunt (beni che possono, e devono, essere conservati). Si intendevano in genere i beni immobili. I canonisti indicavano quei beni che costituiscono la “dote” o il “patrimonio di dotazione” di un ente ecclesiastico, con una duplice finalità, garantirne la sussistenza e dall’altra la realizzazione dei propri fini.

Nel CIC 1983 il legislatore dà come indicazione ulteriore la legittima assegnazione, cioè un atto positivo dell’autorità che indichi esplicitamente quali beni fanno parte del patrimonio stabile. Non si tratta necessariamente di beni immobili, ma potrebbero essere anche beni immobili (denaro, ma anche altri beni mobili preziosi per valore) a costituire tale patrimonio.

Quando un bene appartiene al patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica della Chiesa, e se il suo valore supera determinate somma (una minima e una massima), per la sua alienazione servono particolari licenze della o delle autorità indicate dallo stesso Codice. Oltre una certa soglia è richiesta anche la licenza della Santa Sede. I parametri delle cosiddette “cifra minima” e “cifra massima” sono stabilite dalla Conferenza episcopale regionale (cioè nazionale). L’autorità che deve intervenire è indicata dal can. 1292.

Ad adempimenti ed autorizzazioni specifici, quando si tratti di alienare i beni che appartengono al patrimonio stabile (si parla in realtà di condicio patrimonialis) sono sottoposti gli istituti di vita consacrata (cf. can. 638 § 3), gli istituti secolari (can. 718) e le società di vita apostolica (cf. can. 741 e 638 § 1).

Pochi enti hanno in realtà stilato l’elenco dei beni che appartengono al patrimonio stabile. In tale assenza, secondo gli autori, si andranno ad individuare, secondo la definizione data sopra, quei beni che per loro natura sono da ritenersi come appartenenti al patrimonio stabile. Ad esempio la chiesa parrocchiale o il centro delle attività pastorali per una parrocchia, l’ospedale o la casa di riposo per una fondazione ecclesiastica che svolge specifiche attività nel campo etc. Ma anche un certo fondo mobile di garanzia potrebbe essere parte del patrimonio stabile di un ente molto grande. In campo civilistico si tendono a considerare invece i beni immobili degli enti ecclesiastici come appartenenti tout court a tale patrimonio, con una interpretazione che però si discosta dalla indicazione del legislatore canonico.

Si ricorda che anche i beni insigni per valore storico e artistico e gli ex voto prevedono anche la licenza della Santa Sede per per poter essere alienati (cf. can. 1292 § 2).

In sintesi e concretamente, il patrimonio stabile dovrebbe risultare composto da quattro categorie di beni: beni immobili e beni mobili che garantiscono la realizzazione delle finalità essenziali dell’ente; beni immobili e beni mobili che servono per la sussistenza dell’ente. I beni immobili, se rientrano nelle due categorie sopra descritte, vengono in un certo qual senso “immobilizzati”: per la loro alienazione serviranno le autorizzazioni previste nel can. 1292.

L’atto di assegnazione al patrimonio stabile, stando così la legge, rimane un atto fondamentale per evitare incertezze e garantire una maggiore efficacia dei controlli canonici, che hanno come scopo la tutela dell’ente stesso e delle sue finalità.

Bibliografia

F.R. Aznar Gil, La administración de los bienes temporale de la Iglesia, Salamanca 19932, 408;

Conferenza Episcopale Italiana, Istruzione in materia amministrativa, 1° settembre 2005 al n. 53 dedica una specifica riflessione sull’individuazione del patrimonio stabile.

V. De Paolis, I beni temporali della Chiesa, Bologna 20112, 244-247.

F. Grazian, Patrimonio stabile: istituto dimenticato?, in Quaderni Diritto Ecclesiale 16 (2003), 282-296.

M. Lopez Alarcón, in AA.VV., Codigo de derecho canónico, EUNSA, commento al can. 1285.

J.P. Schouppe, Elementi di diritto patrimoniale canonico, Milano 20082, 139-141

31 ottobre 2021


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