VIGILANZA (DOVERE DI)

Helmut Pree (Professore di Diritto canonico. Ludwig-Maximilians-Università di Monaco [Germania])

La vigilanza (v.) in generale, intesa come funzione gerarchica (a differenza dei doveri di v. sulla base della funzione (munus) regale del fedele come tale (cf. c. 204 § 1 CIC), fa parte della funzione amministrativa della potestas regendi, e perciò, in linea di principio, si trova in tutti gli uffici ecclesiastici con competenze amministrative, a tutti i livelli della costituzione gerarchica della Chiesa e degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica. È possibile anche creare un apposito ufficio ecclesiastico (c. 145 CIC, c. 936 CCEO) con competenze precisamente fissate di controllo/v., come p. es. nel caso di un visitatore (d’ufficio – a differenza di funzioni delegate di v.).

Generalmente parlando, la v. comprende, nella Chiesa, il dovere di controllo sulla conservazione dell’integrità della fede, dei costumi e della disciplina ecclesiastica (cfr. c. 305 § 1 CIC; c. 577 § 1 CCEO). È un istituto giuridico-canonico non omogeneo (né in quanto alla terminologia, né in quanto alla struttura giuridica), normato da numerosi canoni dei Codici latino ed orientale, e presente in tutti i campi dell’attività della Chiesa. Tali canoni stabiliscono più o meno precisamente, le autorità competenti ad esercitarla: Romano Pontefice e Curia Romana; Vescovo diocesano/eparchiale e Ordinario/Gerarca; Metropolita; Vicario foraneo; Superiori Maggiori, ecc. Gli strumenti o mezzi della v. sono regolati soltanto in maniera frammentaria (cf. p. es. cc. 305, 318, 396-398, 628, 1301 § 2 CIC; c. 577 §1, 205, 420 §§ 1 e 3, 414 § 1, 566, 1045 § 2 CCEO). Pertanto, il diritto particolare, il diritto proprio degli IVC e delle Società di vita apostolica nonché gli statuti delle persone giuridiche pubbliche e private devono regolare tali strumenti e le modalità di applicazione.

Per quanto riguarda l’autorità competente, i controlli possono essere interni, cioè effettuati all’interno dell’ente controllato, oppure esterni, se deputati a un’autorità esterna.

In relazione ai mezzi e agli strumenti di controllo, occorre distinguere tra controlli sull’intera attività di un determinato ente, e controlli sui singoli atti. Come mezzi di controllo sull’intera attività amministrativa figurano, ordinariamente, le relazioni periodiche e le visite canoniche e, in casi straordinari, visite straordinarie, ispezioni e indagini. Come misure sanzionatorie, sono adoperate sanzioni amministrative, come la rimozione dall‘ufficio, oppure sanzioni penali, incluse le penitenze. I controlli sui singoli atti possono essere preventivise esercitati durante la fase di formazione dell’atto stesso: l’assenso e il permesso; tutte le forme di autorizzazioni, come la licenza per alienare beni ecclesiastici; il “nulla osta”; il consensus e il consilium a norma del c. 127 CIC/ c. 934 CCEO (anche se questi ultimi sono piuttosto requisiti di validità, il consensus ha, almeno di fatto, l’effetto di un controllo); oppure successivi, cioè quelli esercitati durante la fase integrativa dell’atto (già in sé perfetto), che incidono sulla sua efficacia e funzionano come condizione sospensiva della stessa (recognitio, conferma, probatioapprobatio); e anche quelli repressivi, che sopprimono l’atto (annullamento e revoca con efficacia retroattiva, rescissione con effetto, di regola, ex nunc), o sostitutivi, che sostituiscono un organo o un’attività (p. es. cc. 318 § 1, 1740-1747 CIC; cc. 1389-1396 CCEO).

Dal punto di vista dell’intensità del controllo, esiste una vasta gamma di strumenti di v., dalle relazioni periodiche fino alla soppressione di una persona giuridica o alla rimozione dall’ufficio oppure alla punizione delle persone responsabili.

In quanto alla v. nell’ambito patrimoniale, in particolare, giova mettere in risalto quanto segue:

In forza della loro destinazione ai fini propri della Chiesa (c. 1254 §§ 1-2 CIC; c. 1007 CCEO), tutti i beni ecclesiastici hanno carattere “pubblico”, e perciò la loro amministrazione deve essere fatta sempre entro l’ambito del mandato dell’amministratore, in nome della Chiesa (cf. c. 1282 CIC) e sotto la sua v., che cerca di garantirne la destinazione senza intaccare la relativa autonomia dei soggetti titolari.

Mentre l’amministrazione dei beni ha come oggetto i beni stessi e mira a conservare, far fruttare e migliorare il patrimonio (amministrazione immediata), la v. ha come oggetto l’attività di amministrazione e comporta talvolta l’esercizio della potestà esecutiva, ma include anche altri compiti che non la richiedono, anche se sono comunque controlli pubblici sull’amministrazione dei beni (amministrazione mediata, facente parte della potestas regiminis). Rientrano fra gli atti della potestà esecutiva, in particolare: l’attività normativa (p. es. emanare un’istruzione, c. 34 CIC; cf. c. 1276 § 2 CIC; c. 1022 § 2 CCEO); le autorizzazioni, specialmente la licentia per determinati atti (cf. cc. 638, 1277, 1281, 1292, 1295 CIC; cc. 263 § 4, 1024 §§ 1 e 2, 1036, 1042 CCEO); i decreti sanzionatori e altri decreti singolari. Rientrano invece fra gli atti di v. senza l’esercizio della potestà esecutiva in particolare?: le consulenze, le ispezioni, l’esame dei bilanci, i rendiconti (cf. cc. 319; 325; 637; 1287; 1301; 1302 CIC; cc. 582, 1031 § 1, 1045 f. CCEO). Le visite canoniche possono implicare l’esercizio di potestà di governo soltanto se il visitante è un’Autorità con tale competenza/potestà sia ordinaria sia delegata (per mandato).

La v. non comprende il diritto di supplenza della rappresentanza, ferma la rispettiva facoltà dell’Ordinario nel caso di negligenza del rappresentante legale secondo il c. 1279 § 1 CIC, oppure qualora il diritto particolare o gli statuti prevedano tale facoltà.

La potestà primaziale del Romano Pontefice (c. 1273 CIC; 1008 § 1 CCEO) comprende la vigilanza su tutti gli enti e su tutti i beni della Chiesa con tutte le potestà giurisdizionali (inclusa la possibilità di intervento immediato). La Sede Apostolica interviene con atti giurisdizionali di v. nelle fattispecie previste: cc. 638 § 3; 1292 § 2, 1295; 1308-1310 CIC; cc. 425; 558 § 2; 1036; 1042; 1052-1054 CCEO.

Spetta all’Ordinario/Gerarca (c. 134 § 1 CIC; c. 984 § 1 CCEO) vigilare sull’amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette (c. 1276 § 1 CIC; c. 1022 § 1 CCEO). Il Vescovo diocesano può affidare questo compito all’economo diocesano (c. 1278 CIC). Tuttavia, la competenza per regolamentare l’amministrazione dei beni con istruzioni, a norma del c. 1276 § 2 CIC, non è delegabile (c. 1278 CIC). Il MP Intima Ecclesiae Natura (11 novembre 2012) contiene regole più dettagliate di quelle del CIC e CCEO  quanto al dovere di v. del Vescovo diocesano sugli organismi caritativi (cf. art. 1 § 1; 4 §§ 1 e 3; 10 passim). A norma dell’art. 10 § 5, l’Ordinario riceve il rendiconto annuale “nel modo indicato dallo stesso Ordinario“ – a differenza del c. 1287 § 1 CIC, secondo il quale l‘Ordinario “lo farà esaminare dal consiglio per gli affari economici“.

La funzione di v. del Metropolita a norma del c. 436 § 1 CIC/ c. 133 § 1 CCEO comprende implicitamente la sorveglianza sull’amministrazione dei beni delle diocesi suffraganee. Il Vicario foraneo deve provvedere che i beni ecclesiastici del suo distretto siano amministrati diligentemente (c. 555 § 1, 3° CIC; c. 278 § 1, 3° CCEO). Entrambi vigilano senza far uso della potestà esecutiva con atti amministrativi in senso tecnico.

I beni temporali delle persone giuridiche private (non previste dal CCEO) sono retti dai propri statuti (c. 1257 § 2 CIC). L’autorità competente deve vigilare perché siano usati per i fini dell’ente (c. 325 § 1 CIC). Gli strumenti di v. devono essere individuati negli statuti o nel decreto di costituzione dell’ente. Anche gli enti privati sono sottoposti all’autorità dell’Ordinario del luogo a norma del c. 1301 CIC, per quanto riguarda l’amministrazione e l’impiego dei beni che sono stati loro donati o lasciati per cause pie (c. 325 § 2 CIC).

Fonti

Congregazione per i Vescovi, Dir. Apostolorum Successores, 22. 02. 2004, Città del Vaticano 2004 (link);

Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Nota La funzione dell’autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici, 12. 02. 2004: «Communicationes» 36 (2004) 24 – 32; «Ius Ecclesiae» 16 (2004) 817 – 825 (link);

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Lettera circolare Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica, del 2 agosto 2014, Città del Vaticano 2014 (link);

Conferenza Episcopale Italiana, Istruzione in materia amministrativa, 2005 (link);

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31 ottobre 2021

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